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Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni | Obbligo di preavviso | Forma della comunicazione

Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1274

13 Giugno 2011

Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie deve non solo essere inviato, ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza è suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.

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