Nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni” vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato. Con specifico riferimento all'erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l’accesso al credito. Il comportamento dell’intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto – riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (d. all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) – e, dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).
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