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Dossier

Responsabilità | Fideiussione | Omnibus | Condotta della banca nella fase di esecuzione del contratto

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.239

13 Giugno 2011

Nel caso in cui nel contratto di fideiussione sia contenuta clausola “omnibus” con la quale il fideiussore si impegna a garantire “l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché il buon fine di ogni altro credito di codesta banca verso il/i suddetto/i nominativo/i nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione (…) anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni che Voi, a vostro esclusivo giudizio e senza obbligo di interpellare il/i sottoscritto/i, foste per concedere una o più volte e quand’anche fossero intervenute novazioni”, non è censurabile il comportamento dell’intermediario che abbia continuato a fare credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante, fuorché nell’ipotesi in cui l’intermediario fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (art. 1956 c.c.).


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