Deve ritenersi il concorso di colpa del cliente nel danno sofferto in ragione della frode informatica laddove, in caso di phishing, la mail dallo stesso ricevuta, pur rivestendo le caratteristiche formali riconducibili all’intermediario, sia stata redatta in un italiano approssimativo, con errori lessicali e una terminologia che avrebbero dovuto mettere in guardia il cliente.
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