A norma dell’art. 4, comma quarto, delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, «Non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge». Atteso il carattere tassativo di tali cause di improcedibilità, discende che non vi sono impedimenti alla proposizione dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario di controversie già oggetto di decisione da parte dell’Ombudsman – Giurì bancario.
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