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Dossier

Trasparenza | Diritto di ricevere copia della documentazione | Legatario

Collegio di Milano, 13 aprile 2010, n.220

13 Giugno 2011

Il legatario può chiedere all’intermediario copia della documentazione che attenga all’oggetto del legato quando questo riguardi rapporti bancari. Tale diritto è espressamente sancito dall’art. 119 T.U.B., comma 4°, secondo il quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.


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La gestione delle successioni ereditarie in banca


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