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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità | Dovere di diligenza della banca cessionaria

Collegio di Milano, 12 aprile 2010, n.216

13 Giugno 2011

Deve ritenersi conforme ai canoni di diligenza professionale di cui art. 1176, secondo comma, cod. civ. la condotta della banca cessionaria che, oltre ad aver correttamente e tempestivamente inserito la domanda di surrogazione nell’apposita procedura di colloquio interbancario, abbia altresì provveduto ad informare il cliente del rifiuto ricevuto da parte della banca cedente.

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