Deve ritenersi conforme ai canoni di diligenza professionale di cui art. 1176, secondo comma, cod. civ. la condotta della banca cessionaria che, oltre ad aver correttamente e tempestivamente inserito la domanda di surrogazione nell’apposita procedura di colloquio interbancario, abbia altresì provveduto ad informare il cliente del rifiuto ricevuto da parte della banca cedente.