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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità | Dovere di diligenza della banca cedente

Collegio di Milano, 12 aprile 2010, n.215

13 Giugno 2011

Deve ritenersi responsabile la banca cedente che, nel respingere la richiesta di surrogazione presentata dalla banca cessionaria abbia, a causa della propria scarsa diligenza, erroneamente comunicato l’inesistenza del nominativo del cliente, errore questo che ha impedito il perfezionamento dell’operazione di surrogazione richiesta dal cliente stesso.

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