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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Applicabilità ratione temporis | Risarcimento del danno da parte della banca

Collegio di Milano, 12 aprile 2010, n.215

13 Giugno 2011

L’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009 – il quale prevede che, nel caso di mancato perfezionamento della procedura di surrogazione nel mutuo entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di collaborazione da parte della banca cessionaria alla banca cedente, obbliga la banca cedente a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo) – non trova applicazione nel caso in cui la domanda di surrogazione nel mutuo sia anteriore alla data del 05 agosto 2009, termine della sua entrata in vigore.


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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


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