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Dossier

Mutuo | Arbitro Bancario Finanziario | Rinegoziazione | Difetto di legittimazione attiva

Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n.287

12 Giugno 2011

Non può essere ricollegabile ad una società il diritto all’accertamento in ordine alla rinegoziazione di un mutuo stipulato dal de cuius per la ristrutturazione della prima casa nel quale sono subentrati i suoi eredi, essendo volto a soddisfare esigenze legate al “godimento” di una unità abitativa, ipotizzabili solo rispetto ad individui persone fisiche e certamente estranee alla gestione di una società, la cui costituzione, nel nostro sistema, è finalizzata all’esercizio di un’attività economica (art. 2247 c.c.) e non può quindi avere ad oggetto attività di mero godimento, dovendo in tal caso trovare applicazione le norme ricomprese nel titolo VII del libro III del codice civile (art. 2248 c.c.). Tale diritto, quindi, può essere fatto valere dalla società solo in virtù di una procura rilasciata dagli eredi. In difetto, il ricorso avanti l’ABF deve essere respinto per difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.


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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


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