L’intervenuta rinegoziazione del mutuo ed in particolare la trasformazione del tasso da variabile in fisso rende infondata la pretesa, da parte del cliente, di ottenere l’applicazione dei benefici di legge applicabili di cui alla legge 28 gennaio 2009 n.2 di conversione in legge del D.L. 29.11.2008 n. 185, la quale stabilisce, infatti, una soglia massima del tasso di interesse applicato con riferimento ai soli mutui a tasso variabile.
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