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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Responsabilità della banca | Procedimento | Atto unico

Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n.283

12 Giugno 2011

A norma dell’art. 1202 cod. civ. e dell’art. 8 d.l. 7/2007, il procedimento di surrogazione si articola attraverso l’accensione di un nuovo mutuo di scopo, in quanto comprensivo della espressa indicazione della specifica destinazione della somma mutuata al totale soddisfacimento dell’originario creditore, il quale rilascia il relativo atto di quietanza, anch’esso accompagnato dalla dichiarazione in ordine alla provenienza della somma impiegata nel pagamento. Segue, infine, annotazione della surrogazione a margine della iscrizione ipotecaria posta a garanzia del creditore. Non si ravvisano obblighi di legge per la banca surrogata di dare corso all’operazione per mezzo della stipulazione di un atto unico, tale da ricomprendere il mutuo, la quietanza e il consenso alla surroga, in luogo di due atti separati, ossia contratto di mutuo con consenso alla surroga e quietanza rilasciata dall’originario creditore. Ne deriva che, pur potendo essere riconosciuta la maggiore celerità della prima delle suddette eventualità, non è imputabile alla banca il mancato perfezionamento della surrogazione discendente dalla scelta della seconda di dette procedure, dato che la scomposizione della medesima in due atti non è, di per sé, ostativa della concreta realizzazione di essa.


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