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Dossier

Assegno bancario | Codice al consumo | Check Truncation | Obbligo di verifica | Clausola di esclusione | Vessatorietà

Collegio di Roma, 21 aprile 2010, n.261

12 Giugno 2011

Sulla banca incombe sempre l’obbligo di verifica dell’autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen. Essa non può pretendere di sottrarsi convenzionalmente a detto obbligo, o, più precisamente, non può pretendere che la propria scelta organizzativa di avvalersi della procedura di "Check Truncation" valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni del cliente in caso di inadempimento oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi. Una siffatta clausola sarebbe, infatti, comunque vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo.

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