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Dossier

Carte di credito | Clausole contrattuali | Blocco | Legittimità

Collegio di Roma, 21 aprile 2010, n.258

12 Giugno 2011

Deve ritenersi assolutamente lecita la clausola del contratto di emissione della carta di credito la quale attribuisca all’intermediario la facoltà, in presenza di un giustificato motivo, o comunque in presenza di situazioni che pongono a rischio la sicurezza e/o l’efficienza dei servizi da cui dipende la possibilità di utilizzo della carta, e comunque in caso di uso ritenuto anomalo o a rischio, o in caso di forza maggiore, di sospendere, in tutto o in parte l’utilizzabilità della carta. La legittimità di una siffatta previsione contrattuale è confermata dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2010, il cui art. 6 prevede la possibilità che sia convenzionalmente riconosciuta all’intermediario la facoltà di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento, in presenza di determinate circostanze, che siano per esempio idonee a generare il sospetto di un utilizzo fraudolento e non autorizzato dello strumento stesso, e pone a carico dell’intermediario l’obbligo soltanto di informare il pagatore del blocco dello strumento, motivando tale decisione, e di informarlo se possibile in via anticipata o al più tardi immediatamente dopo.


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