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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Spese | Oneri notarili | Art. 8 comma 3 bis L. n. 7/2007 | Illegittimità

Collegio di Roma, 12 maggio 2010, n.349

12 Giugno 2011

Le spese sostenute e/o fatte sostenere dalla banca al cliente in previsione della surroga del mutuo – concernenti ad oneri notarili per la produzione di documenti, spese di tenuta di un conto appositamente aperto e chiuso immediatamente dopo la stipula dell’atto, premio per l’accensione di una nuova assicurazione e il costo sostenuto per la richiesta di certificati anagrafici – risultano in palese contrasto con l’art. 8, comma 3 bis della legge n. 7/2007, come successivamente modificata, il quale prevede “l’esclusione di penali o oneri di qualsiasi natura in materia di portabilità dei mutui”, ivi compresi gli oneri notarili. In tal senso, appare irrilevante sia il fatto che le suddette spese siano state richiamate nei fogli informativi della banca (cd. Documento di sintesi), sia il fatto che parte degli oneri siano stati fatti sostenere direttamente alla clientela, o che i costi siano stati sostenuti precedentemente alla data di stipula dell’operazione di surroga.


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