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Dossier

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Collegio di Napoli, 23 aprile 2010, n.277

12 Giugno 2011

La banca che offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall’ art. 1176 co. 2 c.c., predisponendo misure di protezione – tra le quali l’invio di sms di conferma dell’eventuale disattivazione del servizio di sms-alert e l’invio di sms di avviso dell’esecuzione dell’ordine di bonifico – idonei ad evitare l’accesso fraudolento di terzi ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti. In tal senso, deve riconoscersi la responsabilità della banca che non abbia approntato sistemi di allarme idonei ad evitare i più evidenti fenomeni di comportamenti fraudolenti perpetrati da terzi a danno del titolare di un conto on line.


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