L’intermediario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante della privacy in data 16 novembre 2004 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003, è tenuto, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, ad avvertire l’interessato, in occasione del sollecito o di altra comunicazione, dell’imminente registrazione nella banca dati in uno o più sistemi di informazione creditizia.
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