La c.d. “chiusura” del rapporto richiede in linea di principio il consenso di tutti i cointestatari, ciascuno conservando il diritto di utilizzare autonomamente le disponibilità depositate sul conto. L’evento della morte di uno solo non determina lo scioglimento del vincolo contrattuale; all’opposto, a fronte dell’eventuale richiesta di chiusura da parte dei cointestatari superstiti, la banca è tenuta, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, a verificare la formale accettazione da parte degli eventuali eredi del de cuius. Ne consegue che, ricevuta notizia del decesso, la banca, nel rispetto dell’art. 48 del d.lgs. n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”), deve acquisire prova, da parte del debitore del defunto, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione prima di procedere al pagamento. Tuttavia, laddove il contitolare del conto corrente abbia esibito alla banca i certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate, deve ritenersi presuntivamente assolta la serie degli oneri documentali (attestanti la qualità ereditaria e l’adempimento delle obbligazioni tributarie) che condizionano l’accesso al regolamento finale dei rapporti in corso con la stessa banca.
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