Deve ritenersi legittimo il potere di revoca esercitato dall’emittente il quale, in coerenza con le norme contrattuali, sospenda e/o revochi la carta nonché i servizi a essa collegati in qualsiasi momento e con effetto immediato richiedendo per l’effetto al titolare di corrispondere l’intero saldo debitore, in presenza di ipotesi pattiziamente previste di giustificato motivo, tra le quali il “mancato buon fine per qualsiasi motivo degli addebiti sul conto bancario” (nel caso di specie, la banca d’appoggio (alle tecniche organizzative della quale la emittente la carta è sempre rimasta estranea) aveva respinto più volte l’addebito del saldo risultante dagli estratti conto mensili relativi alla carta di credito ordinaria e delle rate della carta c.d. revolving con la causale “storno per insufficienza fondi”).
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