Nel caso in cui la richiesta di surroga del mutuo del valore di € 120 mila sia stata inoltrata dalla banca cessionaria in data 5 ottobre, e la stipula dell’atto sia avvenuta due mesi e 5 giorni dopo la presa di carico della richiesta da parte dell’intermediario cedente, la somma di € 1.155,40 corrisposta dalla banca al cliente non appare satisfattiva della pretesa che egli può vantare ai sensi del ricordato art. 2, comma 3 D.L. 1 luglio 2009, n. 78, il quale prevede che nel caso in cui la surrogazione del mutuo ex art. 8 D.L. n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
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