Deve ritenersi censurabile la mancata comunicazione da parte dell’intermediario al debitore dell’avvenuta segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria, della cui cancellazione, peraltro, la banca ha provveduto solo in corso di procedura dinanzi all’ABF, pur conscia di un debito residuo contenuto e che ha ritenuto di poter azzerare a fronte dei disagi patiti dalla cliente. Ne consegue che, pur a fronte delle tardive azioni poste in essere dalla banca (azzeramento del saldo a debito della ricorrente e cancellazione della segnalazione), il comportamento non diligente della stessa sino al momento della presentazione del ricorso all’ABF comporta il riconoscimento del danno morale subito dalla ricorrente a seguito dell’erronea segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10