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Dossier

Danno non patrimoniale | Centrale di Allarme Interbancaria | Illegittima segnalazione | Tardiva cancellazione

Collegio di Milano, 25 maggio 2010, n.429

12 Giugno 2011

Deve ritenersi censurabile la mancata comunicazione da parte dell’intermediario al debitore dell’avvenuta segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria, della cui cancellazione, peraltro, la banca ha provveduto solo in corso di procedura dinanzi all’ABF, pur conscia di un debito residuo contenuto e che ha ritenuto di poter azzerare a fronte dei disagi patiti dalla cliente. Ne consegue che, pur a fronte delle tardive azioni poste in essere dalla banca (azzeramento del saldo a debito della ricorrente e cancellazione della segnalazione), il comportamento non diligente della stessa sino al momento della presentazione del ricorso all’ABF comporta il riconoscimento del danno morale subito dalla ricorrente a seguito dell’erronea segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale di Allarme Interbancaria.


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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


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