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Titolare Effettivo: criteri di identificazione e casistica rilevante
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Dossier

Presunzioni | Bancomat | Furto | Prelievo fraudolento | Obbligo di custodia della carta e del PIN | Violazione

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.278

12 Giugno 2011

Il cliente che contrattualmente assuma l’obbligo di custodire con ogni cura sia la carta sia il PIN, si obbliga a che quest’ultimo rimanga segreto, impegnandosi quindi a non riportarlo sulla carta né a conservarlo insieme ad essa. Alla violazione di tali obblighi si associa la responsabilità del cliente per ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso illecito della carta e del PIN. Ne consegue che, nel caso in cui le operazioni contestate dal titolare della carta siano state tutte effettuate con la corretta digitazione del PIN, non è dubitabile che il cliente abbia omesso di adottare le dovute cautele nella osservanza delle regole di segretezza e di custodia del PIN, rendendo così possibile l’uso normale del bancomat a chi se ne era impossessato furtivamente.

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