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Dossier

Cambiale | Consegna del titolo | Mancata restituzione | Azione cambiaria | Possesso del titolo

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.273

12 Giugno 2011

L’intermediario che, oltre ad avere omesso la presentazione del titolo per il pagamento, abbia ritardato la restituzione al mandante in violazione di precise disposizioni di legge, è responsabile per il danno che da tale comportamento gravemente colpevole sia derivato al cliente. Non giova in contrario l’affermazione dell’intermediario secondo cui nessun danno avrebbe subito il cliente, avendo egli la possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti dell’emittente del titolo. Tutte le azioni esperibili dal titolare di un credito cambiario, infatti, richiedono il possesso del titolo di credito, sia per promuovere un giudizio di cognizione fondato sul rapporto sottostante all’emissione del titolo, sia per dare inizio ad una esecuzione forzata o per intervenire in un procedimento esecutivo promosso da altri creditori. Ne consegue che il ritardo di oltre tre mesi nell’agire per il recupero del proprio credito deve ritenersi circostanza idonea ad esporre il creditore al rischio concreto di essere preceduto da altri creditori nell’aggredire il patrimonio del debitore con la conseguenza di vedere frustrata la sua aspettativa di realizzare il proprio credito.


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