Ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso avanti l’Arbitro Bancario Finanziario, non possono essere considerate "clienti" ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni sulla Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie – le quali che escludono quei soggetti che “svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento” – le società iscritte nell’Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 113 T.U.B.. Ne consegue, con riferimento ai tali soggetti, il vizio di legittimazione attiva nel procedimento avanti l’ABF.