In caso di emissione di alcuni assegni senza provvista, deve ritenersi assolutamente legittima l’iscrizione del nominativo del cliente nella Centrale d’Allarme Interbancaria laddove l’intermediario, pur avendo ricevuto una quietanza liberatoria di un fornitore del cliente, dapprima via telefax e poi in originale, abbia ugualmente proceduto ad effettuare la segnalazione sul presupposto che tale dichiarazione fosse “peraltro e comunque inidonea alla regolarizzazione della posizione, facendo riferimento al solo importo facciale degli assegni senza precisare l’avvenuto pagamento di interessi ed oneri aggiuntivi”. Infatti, nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand’anche idoneo a evitare il protesto) non è sufficiente a evitare l’iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie. Diversamente, da quando si perfeziona l’illecito, il traente può evitare l’avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all’iscrizione alla CAI solo fornendo prova dell’avvenuto pagamento tardivo, il quale, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori).
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