Deve escludersi la proponibilità all’ABF di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche cd. impropria fra tali domande e controversie promosse avanti l’AGO, così come previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e successivo aggiornamento del 15 febbraio 2010 (sezione I, paragrafo 4, recante in epigrafe “ambito di applicazione oggettivo”). Secondo tali disposizioni, infatti, non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitti di decisioni (nel caso di specie, risultava pendente un processo penale per la dedotta falsità della sottoscrizione dei due assegni oggetto di contestazione nel procedimento avanti l'ABF).