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Dossier

Commissione di massimo scoperto | Nullità | Indennità di Sconfinamento

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.393

12 Giugno 2011

Deve ritenersi nulla la nuova “Indennità di Sconfinamento” sostituitiva della “commissione di massimo scoperto”, definita come «una penalità per l’utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell’affidamento concesso ovvero per l’utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limite della provvista esistente sul conto», per contrarietà al comma 1° dell’art. 2-bis del D.L. 185/2008, il quale sancisce la nullità delle «clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido». Nel nuovo schema legislativo, infatti, la CMS è ammessa nei soli casi in cui a) il conto del cliente risulti debitore per un periodo superiore a 30 giorni ovvero b) il conto sia affidato. Diversamente, la clausola in oggetto contempla l’applicazione della IS indipendentemente dalla durata dello sconfinamento (sia esso avvenuto su un conto affidato o meno, circostanza che peraltro, come dianzi osservato, qui non rileva), rendendosi con ciò applicabile anche in presenza di un saldo debitore di un solo giorno.


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