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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Consumatore | Auto qualifica | Poteri di auto qualifica in capo al Collegio

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.389

12 Giugno 2011

In punto di qualificazione della domanda il giudicante non è vincolato alla prospettazione della parte, ma può procedere autonomamente. Ne consegue che, laddove i ricorrenti si siano auto qualificati come consumatori, ma ciò sia in contrasto con la loro effettiva qualifica così come emersa dai fatti dagli stessi esposti, il Collegio deve ritenere il ricorso in esame come proveniente da soggetto non consumatore.

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