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Dossier

Conto Corrente Bancario | Ius variandi | Giustificato motivo | Mancata comunicazione | Effetti

Collegio di Milano, 10 maggio 2010, n.334

12 Giugno 2011

In caso di esercizio da parte dell’intermediario dello ius variandi ex art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993, la mancata prova della sussistenza del giustificato motivo e della sua intervenuta comunicazione al cliente, rende illegittime e, quindi, inefficaci nei confronti dello stesso cliente, le variazioni operate dall’intermediario.

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