Il principio secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.) così che l’onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull’attore, laddove l’onere del convenuto di dimostrare l’inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l’attore ha provato l’esistenza dei fatti costitutivi, trova applicazione anche nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Infatti, nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia il 18.06.2009 e succ. mod. e int., sez. VI, si legge al § 3 che “l’istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti” e al § 4 che “la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria”. Non soddisfa tale onere la mera menzione da parte del ricorrente, quale mezzo di prova, di un messaggio inviatogli dalla madre via telefonino (“sms”).
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