In materia di carte di credito, laddove le norme contrattuali stabiliscono che nel caso di perdita del possesso della carta per furto o smarrimento, i prelievi effettuati dal possessore illegittimo mediante l’uso del numero segreto consegnato dalla banca al cliente, prima della richiesta del blocco del conto da parte del titolare, siano addebitati a quest’ultimo, deve ritenersi che l’uso del numero segreto da parte del possessore illegittimo, per un verso induca la banca a ritenere che l’ordine provenga dal titolare della carta di credito, per altro verso, integri la prova della omissione della necessaria diligenza nella custodia del numero segreto da parte del titolare al quale il contratto prescrive alcune misure prudenziali per conservare la segretezza del numero o del codice di sicurezza (nel caso di specie, il Collegio, ravvisato che la sottrazione della carta di credito era avvenuta il 21 settembre 2009 e che la segnalazione del fatto alla banca era avvenuto il 24 settembre 2009, ha ritenuto corretto il comportamento della banca la quale aveva addebitato sul conto del titolare della carta i prelievi illecitamente effettuati da terzi nell’intervallo tra le due date).
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