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Dossier

Onere probatorio | Bancomat e carte di debito | Clonazione | Danno non patrimoniale

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.169

11 Giugno 2011

Il titolare di un c/c bancario il quale, accertato che a causa della clonazione della propria carta-bancomat sono state eseguite numerose operazioni di prelievo a lui non riconducibili, chieda alla banca un “equo indennizzo” quale risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad “ansia, turbamento, grave limitazione del diritto di autodeterminazione” per “aver dovuto soppesare ogni sua attività o interesse che comportasse una spesa di danaro, e per aver dovuto operare sgradite rinunce, costretto ad una sorta di limbo”, ha l’onere: di individuare l’interesse (necessariamente) costituzionale leso dal fatto illecito; di provare che la lesione dell’interesse leso sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia di minima tollerabilità; infine di provare che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi.


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