L’art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante [al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.] anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. Affinché tale norma possa in concreto svolgere il suo ruolo di garanzia, è necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato. In tal senso, sebbene la suddetta norma non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle disposizioni generali di cui agli artt. 1334 – 1335 c.c. ed in considerazione degli interessi in gioco, che la spedizione mediante raccomandata debba ritenersi necessaria dall’esigenza di garantire la certezza e l’effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato.
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