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Dossier

Collegio di Roma, 05 marzo 2010, n.107

11 Giugno 2011

Nel caso di cointestazione di conto corrente bancario a firme disgiunte, laddove uno dei cointestatario, in presenza di un saldo debitore nel conto, affermi di aver ripianato in misura superiore alla metà del relativo ammontare, chiedendo per converso alla Banca di procedere alla compensazione del predetto saldo passivo con il saldo creditore esistente nel separato conto intestato soltanto all'altro cointestatario, al quale unicamente sarebbe da imputare lo scoperto del conto comune, la Banca, nonostante l’imprecisione delle richieste formulate dal cliente – il quale si limiti a comunicare la richiesta “di prendere in considerazione” la possibilità di avvalersi del saldo creditore del conto corrente intestato alla condebitrice, senza tuttavia formulare più precise indicazioni circa gli importi da compensare – da valutarsi tenendo presente il grado di competenza tecnica riconoscibile al consumatore medio, deve operare la compensazione, sostanzialmente invocata dal cliente stesso, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di precisi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.


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