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Dossier

Collegio di Milano, 10 marzo 2010, n.110

11 Giugno 2011

Sussiste la responsabilità della banca che, in relazione ad un mutuo ipotecario, cedendo la titolarità del credito garantito a mezzo un’operazione di cartolarizzazione del credito, si trovi nell’impossibilità di svincolare, entro il termine dalla stessa indicato, le ipoteche istituite a garanzia del mutuo su immobili oggetto di promesse di compravendita, essendo a tal fine necessario il consenso da parte della società cessionaria. Una simile condotta da parte della banca, infatti, espone ingiustamente il mutuatario, oltre che al pagamento degli interessi ed accessori sul mutuo, anche al rischio del recesso da parte dei promissari acquirenti con i quali è necessario mantenere in vita i rapporti nel periodo del differimento della stipula dei contratti.


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