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Dossier

Onere della prova | Responsabilità della banca | Internet banking | Frodi informatiche

Collegio di Milano, 03 marzo 2010, n.87

11 Giugno 2011

In caso di frodi informatiche, l’intermediario che offre servizi mediante canali informatici deve fornire la prova che l’ordine ad esso pervenuto mediante tali canali è riconducibile al cliente mandatario in virtù del principio della rappresentanza apparente, altrimenti avrebbe eseguito una negoziazione in base ad un ordine impartito da un falsus procurator con conseguente nullità della negoziazione ex art. 1398 c.c.. Ma una volta dimostrato che l’ordine almeno apparentemente proviene dal cliente mandatario, da ciò non deriva la dimostrazione della violazione degli obblighi di custodia, poiché tale dato di fatto integra una presunzione semplice destinata ad acquistare valore dalle circostanze che la contornarono e non già una prova definitiva dell’inadempimento del cliente, essendo fatto notorio che l’uso dei codici personali da parte di terzi sia un evento compatibile con una pluralità di accadimenti causativi alcuni dei quali non implicano l’inadempimento degli obblighi di custodia.


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