Le controversie in cui si assuma il mal funzionamento delle macchine ATM Bancomat (Automated Teller Machine: "sportello automatico") rientrano nell’ambito della competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, né può avere alcuna influenza il fatto che tale servizio sia stato delegato dall’intermediario ad altra società nel regime cosiddetto di outsourcing, posto che l’intermediario risponde del fatto dei propri ausiliari ex art. 1228 c.c.. Altresì, pur laddove la tessera bancomat sia stata emessa da banca diversa da quella presso la quale avvenne il fatto, si deve tuttavia rilevare come la collocazione in luogo aperto al pubblico di una macchina ATM valga come offerta al pubblico almeno relativamente alla prestazione di servizi di custodia della tessera in essa inserita, con conseguente responsabilità contrattuale del custode.
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