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Dossier

Assegno bancario | Contestazione dell’autenticità della firma | Onere probatorio

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.69

11 Giugno 2011

Esula dalle competenze dell’Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di disporre perizie, in quanto, sulla base della normativa vigente, “la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria” (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”). Ne consegue che, nel caso in cui il ricorrente contesti l'autenticità della firma apposta su un assegno bancario dell’intermediario, è onere dello stesso fornire la prova della non autenticità della sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo.

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