Al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti si evidenza che l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza nei rapporti con la clientela, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Sez. I, § 1.3), implica il dovere, per l’intermediario, in relazione alla gestione di rapporti caratterizzati dalla utilizzazione di procedure informatiche, di dare pronta segnalazione ai propri clienti di eventuali errori nella visualizzazione dei dati contabili.
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