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Dossier

Contratto bancomat | Condizioni generali di contratto | Interpretazione | Smarrimento della carta

Collegio di Milano, 16 febbraio 2010, n.50

11 Giugno 2011

Le Condizioni generali di contratto Bancomat/Pagobancomat nella parte in cui prevedano che “la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal giorno in cui l’agenzia presso cui è in essere il rapporto di conto corrente cui la Carta è collegata riceva notizia dello smarrimento direttamente dal cliente con le modalità indicate nel comma 3 ovvero riceva notizia del blocco da parte dell’Ente gestore del sistema; qualora la segnalazione del blocco avvenga al di fuori dell’orario lavorativo, l’opponibilità decorrerà dal giorno lavorativo successivo” devono essere interpretate nel senso che la banca è tenuta a mantenere indenne il titolare della carta da tutte le perdite derivanti da operazioni fraudolente effettuate in un momento successivo alla notifica.

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