Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia espressamente prevedono, alla Sezione I (“Disposizioni di carattere generale”), Paragrafo 4, che all’Arbitro Bancario Finanziario “non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. Ne consegue che, laddove la questione oggetto del ricorso all'ABF sia già stata sottoposta ovvero, a maggior ragione, formi già oggetto di una decisione dell’Autorità Giudiziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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