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Dossier

Trasparenza | Responsabilità della banca | Contratto di finanziamento con un soggetto terzo

Collegio di Milano, 15 febbraio 2010, n.47

11 Giugno 2011

Nell’ambito di un rapporto non consumeristico, laddove il cliente lamenti un danno conseguente alla scorretta rappresentazione da parte della banca relativamente alla possibilità di ottenere, in luogo della dilazione sul debito emergente dall’affidamento in essere con la stessa, “una copertura di 10.000 euro” per la quale sarebbe stato sufficiente "seguire una semplice procedura informatica ed apporre alcune firme”, sottacendo che, nella realtà, tale copertura sarebbe consistita nella stipulazione di un contratto di finanziamento con un soggetto terzo, la responsabilità della banca va esclusa nel caso in cui: a) l’oggetto del finanziamento e le condizioni essenziali (dunque, l’importo richiesto, l’importo finanziato, il costo del finanziamento, il totale da rimborsare, il numero di rate, l’importo di ciascuna rata) siano indicate nel modulo con una chiara rappresentazione di sintesi; b) il marchio recante la denominazione della società emittente il finanziamento risulta ivi chiaramente stampigliato, essendo presente sia nell’intestazione (ove vengono indicati i riferimenti istituzionali dell’emittente), sia in calce, sotto la dichiarazione “finanziamento accettato”, sia, più sotto, in prossimità della sottoscrizione apposta dal ricorrente (“Originale” per la società finanziaria); c) i dati di cui sopra siano tutti compresi nella pagina del modulo ove lo stesso ricorrente ha provveduto ad apporre le proprie firme. In tale ipotesi, infatti, la rappresentazione all’atto della stipula dell’oggetto del contratto di finanziamento, nonché l’individuazione del soggetto erogante, non potevano in alcun modo risultare ambigue.


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