Non è configurabile il danno morale riconducibile all’impossibilità temporanea per il titolare di un conto corrente e del relativo servizio bancomat di disporre del saldo attivo del proprio conto corrente. Infatti, non è ammissibile, nel nostro ordinamento, l’autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.; ove, invece, nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, in virtù del divieto posto dall’art. 2059 c.c..