L’Arbitro Bancario e Finanziario non è competente a conoscere della domanda con la quale il ricorrente, lamentando di essere venuto a conoscenza dell’incorporazione del fondo comune di investimento da lui sottoscritto in un nuovo fondo solo a seguito di apposita richiesta alla banca, denuncia la violazione, da parte dell’intermediario, del dovere di adeguata e tempestiva informazione alla clientela. Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto investe la materia dei servizi di investimento che esula dalla competenza dell’A.B.F..