Nel caso in cui il cliente si rivolga all’Agenzia della Banca per il rilascio di una carta di credito che garantisca una copertura per “rischi sanitari” durante i viaggi anche nei paesi esteri, facendo altresì specifico riferimento alla Carta American Express Oro quale carta idonea ad assicurare detta copertura, la Banca è responsabile per il fatto che il ricovero presso strutture sanitaria non sia ricompreso tra le prestazioni di assistenza previste dalla “carta” rilasciata laddove l’impiegato dell’agenzia, non essendo la specifica carta richiesta disponibile presso la banca, abbia offerto in alternativa una carta emessa da altro istituto assicurando l’idoneità di quest’ultima a soddisfare le manifestate esigenze. In tal senso deve escludersi il vizio di legittimazione passiva in capo alla Banca e riconducibile al fatto che le prestazioni relative all’ “assistenza sanitaria in viaggio” facciano capo alla sola società emittente la Carta e alla Compagnia di Assicurazione, posto che il comportamento tenuto dalla Banca, certamente non conforme ai principi di trasparenza posti a tutela del consumatore con particolare riguardo al divieto di “omissioni” suscettibili di indurre in errore il consumatore, deve dirsi fonte di responsabilità per il danno subito dal cliente.
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