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Dossier

Mutuo | Surrogazione | Istruttoria | Richiesta di esibizione di documenti attestanti il reddito del mutuatario

Decisione N. 12 del 02 febbraio 2010

11 Giugno 2011

In pendenza di una trattativa per l’eventuale surroga di un mutuo, deve ritenersi lecita la richiesta avanzata dalla banca di esibizione della lettera del datore di lavoro attestante la sussistenza e la tipologia del rapporto di lavoro in essere con il mutuatario, posto che in tal modo la banca è messa in condizione di valutare la probabilità di flussi di reddito futuri dello stesso. Viceversa non appare improntata a canoni di leale cooperazione la condotta di chi rifiuti l’esibizione del documento ragionevolmente richiesto adducendo che non gli era stato chiesto prima. Infatti, dalla mancata informazione di un onere a carico del richiedente un mutuo non può discendere alcuna preclusione alla richiesta successiva e soprattutto non può discendere il venir meno degli obblighi di lealtà che sono reciproci e che investono quindi anche il consumatore, imponendogli di non rifiutare l’esibizione di un documento ragionevolmente richiesto.


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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


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