WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Cointestazione | Obblighi della banca | Mutuo ipotecario | Ripartizione per quote ereditarie

Collegio di Roma, 13 maggio 2010, n.361

12 Giugno 2011

In caso di successione di uno dei due cointestatari del mutuo ipotecario, per effetto della quale si determini l’esigenza di individuare gli eredi e la loro posizione in relazione al contratto di mutuo già facente capo al cliente defunto, deve ritenersi legittima la richiesta del cointestatario di ottenere la formale ripartizione per quote ereditarie della titolarità del mutuo al fine di consentirli di operare la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, posto che, in caso di cointestazione di un mutuo ipotecario, se uno dei coobbligati solidali provvede al pagamento integrale degli interessi, non può, invocando i principi in materia di solidarietà, detrarre dal proprio reddito complessivo l’intero importo degli interessi stessi, trattandosi di un peso che, alla luce dei principi che regolano in materia delle obbligazioni solidali i rapporti interni, deve essere ripartito con gli altri coobbligati. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il comportamento della banca che, a distanza di circa un anno dalla prima richiesta, non abbia dato seguito alla formalizzazione del subentro pro-quota dei coeredi nella titolarità della parte di mutuo caduta in successione. Regolarizzazione che da una parte risponde ad una semplice esecuzione di quanto dispone la legge in materia successoria, dall’altra non incide sull’unitarietà del mutuo e della relativa garanzia ipotecaria, ma vale solo ad attestare la realtà giuridica derivante dalla successione.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter