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Dossier

Responsabilità della banca | Cambio di valute | Ritardo

Collegio di Milano, 01 aprile 2010, n.183

11 Giugno 2011

In materia di compravendita di valuta estera da utilizzarsi per il regolamento di operazioni di natura commerciale, inquadrabile nella categoria degli incarichi che il correntista può conferire alla banca, l’esecuzione degli ordini impartiti dal cliente, nei limiti dell’organizzazione della banca, deve considerarsi adempimento di un’obbligazione contrattuale da questa assunta, regolata dalle norme del mandato. Il grado di diligenza cui è tenuto l’intermediario nell’esecuzione dei suddetti incarichi è quello, particolarmente qualificato, dell’accorto banchiere, utilizzabile non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati. Ne discende che laddove vi sia stato un ritardo nell’esecuzione delle istruzioni impartite dal cliente che l’intermediario non è riuscito a giustificare in modo adeguato, quest’ultimo sarò tenuto a risarcire al cliente il danno patito.


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