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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Segnalazione | Danno non patrimoniale

Collegio di Napoli, 26 ottobre 2010, n.1177

12 Luglio 2011

 

La violazione dell’obbligo informativo sancito dall’art. 5 del Codice di deontologia approvato dal Garante della privacy il 16 novembre 2004 assume una funzione causale nella produzione del danno non patrimoniale del cliente le volte in cui è ragionevolmente prevedibile che l’informazione avrebbe potuto, anche per l’entità del credito reclamato dall’intermediario, evitare la segnalazione comminata (riuscendo adeguata la sollecitazione a comporre la crisi di cooperazione negoziale).

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